Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” devono essere quelle tradizionali delle
zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di
qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti
che seguono:
-terreni: argillosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
-giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi e non
sufficientemente soleggiati;
-altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 600 s.l.m.;
-esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e
dei vini. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un
numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 2.500;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
- è vietata ogni pratica di forzatura.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di
cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla
vinificazione, devono essere rispettivamente seguenti:
Vini
“Coste della Sesia” rosso
Coste della Sesia” rosato
Coste della Sesia” bianco
Coste della Sesia” Nebbiolo
Coste della Sesia” Croatina
resa uva Kg/ha
Titolo
alcolometrico
Vol.min.naturale
10.000
11,00%
10.000
11,00%
10.000
11,00%
9.000
11,50%
10.000
11,00%
“Coste della Sesia” Vespolina
10.000
11,00%
4.La denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” per le tipologie con indicazione di
vitigno Nebbiolo (Spanna), Croatina , Vespolina , può essere accompagnata dalla menzione
“vigna”, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale , purché tali vigneti abbiano un'età di
impianto di almeno 3 anni e le seguenti rese uva per ettaro e titoli alcolometrici volumici minimi
naturali:
Al terzo anno di impianto
Vino
resa uva
Kg/ha
Titolo alcolometrico
vol. min. naturale
Coste della Sesia Nebbiolo 4.850
Coste della Sesia Croatina 5.400
Coste della Sesia Vespolina 5.400
12,00%
11,50%
11,50%
Al quarto anno di impianto
Vino
resa uva
Kg/ha
Titolo alcolometrico
vol. min. naturale
Coste della Sesia Nebbiolo (Spanna) 5.650
Coste della Sesia Croatina 6.300
Coste della Sesia Vespolina 6.300
12,00%
11,50%
11,50%
Al quinto anno di impianto
Vino
resa uva
Kg/ha
Titolo alcolometrico
vol. min. naturale
Coste della Sesia Nebbiolo (Spanna) 6.450
Coste della Sesia Croatina 7.200
Coste della Sesia Vespolina 7.200
12,00%
11,50%
11,50%
Al sesto anno di impianto
Vino
resa uva
Kg/ha
Titolo alcolometrico
vol. min. naturale
Coste della Sesia Nebbiolo (Spanna) 7.250
Coste della Sesia Croatina 8.100
Coste della Sesia Vespolina 8.100
Dal settimo anno in poi
Vino
resa uva
Kg/ha
12,00%
11,50%
11,50%
Titolo alcolometrico
vol. min. naturale
Coste della Sesia Nebbiolo (Spanna) 8.100
Coste della Sesia Croatina 9.000
Coste della Sesia Vespolina 9.000
12,00%
11,50%
11,50%
5.Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” devono essere riportati nel limite di cui
sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La possibilità di destinare alla rivendicazione della DOC “Coste della Sesia” gli esuberi di
produzione delle DOCG insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, è subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del Consorzio di
tutela e sentite le Organizzazioni di categoria.
6. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa
inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di
produzione di cui all'art. 3.
7. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla
regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno
tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia,
segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli
organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da
parte degli stessi.
8. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte sentiti il Consorzio
di Tutela e le Organizzazioni di categoria può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro
inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un
miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.