Norme per la viticoltura
1 - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Gattinara”,
“Gattinara” riserva devono essere atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che
seguono:
terreni: argillosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
giacitura: collinare.
Sono da escludere i terreni di fondovalle, non sufficientemente soleggiati;
altitudine: non inferiore a 250 metri s.l.m. e non superiore a metri 550 s.l.m.
esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;
densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve del vino.
I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad
ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;
forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini "Gattinara"
ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere
rispettivamente le seguenti:
Vini
"Gattinara"
"Gattinara” riserva
resa uva
t/ha
8,00
8,00
Titolo alc. Vol.
nat. minimo
12,00%Vol.
12,50% Vol.
La resa massima per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gattinara” e
“Gattinara” riserva con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve
essere di t 7,20 per ha.
Le uve destinate alla produzione dei vini “Gattinara” e “Gattinara” riserva che intendano fregiarsi della
menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico
volumico minimo naturale di 12,50 % vol.
La denominazione di origine controllata e garantita “Gattinara”e “ Gattinara” riserva possono essere
accompagnate dalla menzione aggiuntiva “vigna”, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, purché
tale vigneto abbia un'età di impianto di almeno 7 anni.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alta produzione del vino a denominazione
di origine controllata e garantita “Gattinara” e “ Gattinara” riserva devono essere riportati nei limiti di cui
sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di
Tutela può fissare una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito
della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione
Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque
almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima
della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo,
per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio
di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente
disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si
applicano le disposizioni di cui al comma 5.