Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento, di imbottigliamento e di affinamento, devono essere
effettuate all'interno dei territori comunali di: Barengo, Boca, Bogogno, , Borgomanero, Briona, Cavaglietto,
Cavaglio d'Agogna, Cavallirio. Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme,
Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano,
Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno e Agrate Conturbia , tutti in provincia di Novara;
Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia tutti in provincia di Vercelli;
Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo,
Quaregna. Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese tutti in provincia di Biella.
Conformemente all'articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento
deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità ,garantire
l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli. A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che
tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata,
sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'articolo 10, comma 3 e 4 del
decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1).
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
vini
resa
produzione
uva/vino
max di vino
"Ghemme"
"Ghemme" riserva
70%
70%
5.600 It.
5.600 It.
Per l'impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al
paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinate in base alle rese uva t/ha di cui
all'art.4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla
denominazione di origine; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per
tutto il prodotto.
3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:
Tipologia
Durata
Di cui in legno
Mesi
"Ghemme"
34
18
1°novembre dell'anno di
raccolta delle uve
"Ghemme" riserva
46
24
1°novembre dell'anno di
raccolta delle uve
Decorrenza
E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del totale del
volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.
I vini “Ghemme”e “Ghemme” riserva devono essere sottoposti, successivamente al prescritto periodo di
invecchiamento obbligatorio in legno, a un periodo di affinamento in bottiglia della durata di mesi 6.
Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto partire dalla data per ciascuno di essi di
seguito indicata :
“Ghemme”
1° settembre del terzo anno successivo alla vendemmia
“Ghemme” riserva
1° settembre del quarto anno successivo alla vendemmia.
5. E' consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta nella misura massima del 15%, di “Ghemme” più giovane a
“Ghemme” più vecchio o viceversa. Tale pratica deve essere eseguita una sola volta.
5. Per i vini “Ghemme” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistono le condizioni di legge, soltanto
verso le denominazioni di origine controllata “Colline Novaresi” rosso e “Colline Novaresi” Nebbiolo
(Spanna).
6. I vini destinati alla denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" possono essere classificati,
con la denominazione di origine controllata "Colline Novaresi" con la specificazione “Nebbiolo” (“Spanna”)
o “Rosso”, purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare.